La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47337/2024, ha confermato la dichiarazione di inammissibilità di un appello penale a causa del mancato rispetto dei requisiti formali introdotti dalla Riforma Cartabia. Nello specifico, l'imputato, giudicato in assenza, non aveva depositato un mandato a impugnare e un'elezione di domicilio successivi alla sentenza di primo grado, rendendo l'impugnazione invalida. La pronuncia ribadisce la rigorosa applicazione del principio 'tempus regit actum' in materia di inammissibilità appello penale, escludendo l'applicazione retroattiva di norme successive più favorevoli.
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