L'Imputato ha riportato condanna per rapina, lesioni e furto in abitazione. Durante il secondo grado di giudizio, la difesa e la procura hanno stipulato un concordato in appello per ottenere uno sconto di pena. In cambio della riduzione sanzionatoria, l'interessato ha rinunciato formalmente ai precedenti motivi di gravame. Successivamente, il condannato ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancata esclusione di un'aggravante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi sottoscrive l'accordo non può contestare in sede di legittimità i punti già rinunciati, salvo anomalie nel consenso o pene illegali. L'interessato deve quindi scontare la pena concordata e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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