Un acquirente firma un contratto preliminare per un appartamento da realizzare, garantito da una polizza fideiussoria immobili da costruire contro il rischio di insolvenza del costruttore. A seguito del fallimento della società costruttrice, l'acquirente chiede il rimborso dell'acconto di centododicimila euro. La compagnia assicurativa si oppone, sostenendo che il contratto si era già risolto prima del fallimento e che l'immobile era uscito dal patrimonio. I giudici di merito respingono l'opposizione, rilevando che l'immobile non era mai stato costruito ed era stato soppresso dal progetto. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso dell'assicurazione inammissibile, poiché volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. L'acquirente ottiene definitivamente il rimborso.
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