Un Lavoratore ha chiesto l'equa riparazione per la durata eccessiva di un precedente processo. Il Ministero della Giustizia ha pagato 2.000 euro più 300 euro di spese. Il Lavoratore ha contestato la liquidazione delle spese, sostenendo che dovessero essere calcolate come per un giudizio contenzioso, non monitorio. La Corte d'Appello ha respinto l'opposizione. La Cassazione ha confermato che, se l'opposizione alla liquidazione delle spese per l'equa riparazione viene respinta, le spese della fase iniziale (monitoria) restano valide e non si applicano le tariffe dei giudizi contenziosi. Le spese del giudizio di opposizione, invece, se infondato, sono a carico del Lavoratore. La Corte ha quindi rigettato il ricorso del Lavoratore.
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