La Cass. Civ., Sez. L, n. 7657/2019, stabilisce che in caso di sospensione cautelare del dipendente pubblico per un procedimento penale, se l'amministrazione non avvia il procedimento disciplinare dopo la fine di quello penale, il dipendente ha diritto alla 'restitutio in integrum' (piena retribuzione). L'onere di riattivare il procedimento è dell'ente, non del lavoratore. La mancata comunicazione della sentenza penale da parte del lavoratore è irrilevante.
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