Una dipendente pubblica, sotto processo penale, ottiene la sospensione del procedimento disciplinare a suo carico. Dopo la condanna penale in primo grado, l'azienda decide il riavvio procedimento disciplinare e la licenzia, senza attendere la sentenza definitiva. La lavoratrice contesta questa scelta, ritenendola prematura. La Corte di Cassazione dà ragione all'azienda, stabilendo che, in base all'accordo tra le parti, la sospensione era legata solo all'esito del primo grado. L'azienda aveva quindi il diritto di riattivare l'azione disciplinare, poiché i fatti emersi nel processo penale erano sufficienti a rompere il legame di fiducia, a prescindere dall'esito finale del giudizio penale. L'azienda vince e il licenziamento è confermato.
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