Il Tribunale aveva condannato L'Imputato per diffamazione, riqualificando le originarie accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Tuttavia, il reato di diffamazione richiede espressamente la procedibilità a querela della persona offesa per poter essere perseguito. Nel caso specifico, la vittima non aveva mai presentato tale atto formale. Il Procuratore Generale ha quindi impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, evidenziando la mancanza di questa condizione fondamentale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che l'azione penale non poteva essere iniziata. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, chiudendo definitivamente il procedimento a favore dell'imputato.
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