La Corte di Cassazione ha dichiarato l'improcedibilità di un ricorso poiché la parte non ha depositato la copia autentica della sentenza impugnata completa di attestazione di pubblicazione, data e numero. La decisione ribadisce che la procedibilità del ricorso dipende dalla verifica formale di tali estremi, che solo la cancelleria può certificare per i provvedimenti nativi digitali. Contestualmente, il controricorso dell'ente di riscossione è stato dichiarato inammissibile per vizi nella procura e nel patrocinio legale, non conforme ai protocolli con l'Avvocatura dello Stato.
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