La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1954 del 2024, ha stabilito che il furto di energia elettrica rimane un reato procedibile d'ufficio anche dopo la Riforma Cartabia. La Corte ha chiarito che la sottrazione di elettricità integra sempre l'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio (art. 625, n. 7 c.p.). Di conseguenza, non è necessaria la querela da parte della società erogatrice. È stata inoltre ritenuta sufficiente la 'contestazione in fatto', ovvero la semplice indicazione nell'imputazione che l'oggetto del reato è 'energia elettrica', per considerare ritualmente contestata tale aggravante.
Continua »