Un imputato era stato assolto dal Tribunale per truffa, ritenendo il reato estinto per remissione tacita di querela. Il Tribunale aveva qualificato la truffa come semplice, quindi perseguibile solo su querela. La Procura Generale ha contestato, sostenendo che la presenza della recidiva reiterata rendeva il reato perseguibile d'ufficio, indipendentemente dalla querela. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che la recidiva è una circostanza aggravante che rende la truffa perseguibile d'ufficio, anche per fatti commessi prima delle recenti riforme. La sentenza del Tribunale è stata annullata, e il caso tornerà alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio sulla Procedibilità d'ufficio per truffa.
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