Un avvocato chiede l'ammissione al passivo del fallimento di una società cooperativa, pretendendo il privilegio crediti professionali per le prestazioni svolte in primo grado e in appello. Il Tribunale riconosce il privilegio solo per le prestazioni dell'ultimo biennio relative all'appello, escludendo quelle di primo grado ormai concluse da tempo. L'avvocato ricorre in Cassazione sostenendo l'unitarietà del mandato. La Suprema Corte rigetta il ricorso, stabilendo che, ai fini del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., l'attività svolta in più gradi di giudizio va suddivisa in singoli incarichi autonomi. Di conseguenza, il privilegio spetta solo ai compensi per le prestazioni concluse nell'ultimo biennio del rapporto professionale complessivo, mentre i crediti per le fasi precedenti perdono la prelazione.
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