La Corte di Cassazione ha chiarito che per i dipendenti di enti pubblici non economici, come il personale addetto ai lavori idraulico-forestali, lo svolgimento di mansioni superiori non comporta il diritto all'inquadramento definitivo nel livello superiore. Nonostante l'applicazione di un contratto collettivo di diritto privato, prevale la disciplina del pubblico impiego dettata dall'Art. 52 del D.Lgs. 165/2001. Tale norma esclude la promozione automatica, limitando la tutela del lavoratore al solo riconoscimento delle differenze retributive per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni più elevate, previa prova rigorosa della durata della prestazione.
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