Un'architetto ha richiesto il pagamento per prestazioni professionali extra, svolte a latere di un incarico come CTU. La Corte d'Appello ha negato il compenso per mancanza di prove, non avendo rinvenuto nel fascicolo i documenti della fase monitoria. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza, affermando che, in base al principio di non dispersione della prova, il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare quei documenti, anche se inseriti in un fascicolo di un procedimento connesso, poiché ritualmente acquisiti al processo.
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