Una lavoratrice pubblica, trasferitasi presso un nuovo ente tramite mobilità volontaria, si è vista negare il riconoscimento della progressione economica orizzontale già maturata presso l'amministrazione di provenienza. La Corte d'Appello ha accolto la domanda della dipendente, condannando l'ente pubblico al pagamento delle differenze retributive. L'ente ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo l'erroneità del riconoscimento. La Suprema Corte ha respinto il ricorso principale dell'ente e quello incidentale della lavoratrice. I giudici hanno chiarito che la progressione economica orizzontale, se maturata prima del trasferimento, costituisce un diritto acquisito che non può essere negato dal nuovo datore di lavoro, confermando così la spettanza delle somme dovute.
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