Una società di servizi, dopo aver pagato l'IVA accertata dall'Agenzia delle Entrate per prestazioni inizialmente fatturate in esenzione, ha agito in giudizio per recuperare tale importo dal proprio cliente. I giudici di primo e secondo grado avevano negato questo diritto, applicando una vecchia normativa nazionale. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il divieto di rivalsa IVA era contrario al principio di neutralità dell'IVA sancito dal diritto dell'Unione Europea. Pertanto, il giudice nazionale ha il dovere di disapplicare la norma interna e riconoscere il diritto del fornitore di recuperare l'imposta, garantendo che il peso del tributo ricada sul consumatore finale e non sull'impresa.
Continua »