Una società di logistica, gestore di un deposito fiscale, è stata ritenuta responsabile per il mancato versamento dell'IVA all'importazione su merce di un suo cliente. L'imposta era stata comunque assolta tramite il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), una procedura formalmente non corretta per quel tipo di operazione. L'Agenzia delle Dogane ha quindi richiesto un nuovo pagamento. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società, applicando il principio del **divieto di doppia imposizione IVA**. Ha stabilito che, se l'imposta è già stata versata allo Stato, anche con una modalità errata, il Fisco non può chiederla una seconda volta. Un errore formale non può legittimare una duplicazione del prelievo fiscale, violando il principio di neutralità dell'IVA.
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