Un lavoratore con contributi versati sia nel fondo per lavoratori dipendenti sia nella Gestione Separata ha chiesto la pensione, unendo tutti i versamenti. Egli sosteneva che la pensione dovesse partire dalla data in cui aveva maturato i requisiti (2007). L'Ente Previdenziale, invece, l'aveva liquidata dal mese successivo alla domanda di unificazione dei contributi (2014). La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Ente. Ha stabilito che la decorrenza pensione in Gestione Separata, in caso di cumulo, non parte dal momento in cui si raggiungono i requisiti di età e contributi, ma dalla data della domanda con cui si esercita l'opzione di unire i versamenti. Solo con quella richiesta, infatti, si forma il montante contributivo necessario.
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