Due clienti citano in giudizio il proprio difensore chiedendo il risarcimento del danno. Essi accusano il legale di non aver rinnovato la trascrizione tavolare di una domanda giudiziale entro il ventennio, impedendo il recupero di un immobile successivamente venduto a terzi. La domanda originaria era stata rigettata con sentenza definitiva, prima di essere ribaltata anni dopo con un giudizio di revocazione. La Corte di Cassazione conferma il rigetto della richiesta risarcitoria, escludendo ogni responsabilità professionale dell'avvocato. I giudici spiegano che la trascrizione perde efficacia automaticamente dopo il rigetto definitivo della causa e deve essere cancellata. Di conseguenza, il difensore non aveva alcun obbligo né titolo per rinnovare l'annotazione nei registri.
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