Il Giudice di Pace di Alessandria condannava un cittadino straniero a 5.000 euro di ammenda per il reato di soggiorno illegale in Italia. L'imputato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo di aver presentato una richiesta di asilo politico e contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorrente ha violato il principio di autosufficienza del ricorso, poiché non ha allegato né trascritto la domanda di asilo o i relativi esiti, limitandosi ad affermazioni astratte. Inoltre, il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto corretto e logico, giustificato dai precedenti penali dell'imputato. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e lo straniero è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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