La Corte di Cassazione ha stabilito che i contratti stipulati dal legale rappresentante di un ente ecclesiastico, senza le necessarie autorizzazioni previste dal diritto canonico per atti di straordinaria amministrazione, sono inefficaci. Questa inefficacia è opponibile ai terzi, a prescindere dalla loro buona fede, in virtù della specifica disciplina (L. 222/1985). La Corte ha chiarito che non si applica il principio generale dell'apparenza del diritto. Inoltre, ha precisato che i documenti contabili, in cui il rappresentante riconosce di aver ricevuto somme, hanno valore di riconoscimento del debito, invertendo l'onere della prova sulla destinazione dei fondi.
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