Un professionista ha chiesto la rideterminazione della sua pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa di previdenza dei ragionieri. La Corte d'appello aveva accolto la domanda frazionando il calcolo in sub-quote e negando l'applicazione del massimale pensionistico. La Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso della Cassa, ha stabilito che per il calcolo della pensione quota A si applica un unico regime, ossia quello vigente al momento del pensionamento, escludendo il frazionamento. Al contempo, ha confermato che l'introduzione di un massimale pensionistico è illegittima perché viola il principio del pro-rata. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo conteggio.
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