Un ex dirigente aziendale ha richiesto il rimborso delle maggiori imposte trattenute sulla liquidazione del capitale derivante dalla previdenza integrativa aziendale. Il contribuente pretendeva l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,50% sulla presunta quota di rendimento, invece della tassazione separata ordinaria applicata al trattamento di fine rapporto. L'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta e ha impugnato le decisioni di merito favorevoli al contribuente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. I giudici hanno stabilito che l'aliquota agevolata del 12,50% spetta unicamente in presenza di un effettivo investimento del capitale sul mercato finanziario. Il fondo interno aziendale operava invece con semplici accantonamenti contabili di bilancio e prestazioni predeterminate, senza investimenti reali sul mercato. La Suprema Corte ha dunque rigettato definitivamente la domanda di rimborso del contribuente.
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