Un creditore ha agito con un precetto contro un soggetto per un debito di un'associazione, in virtù della sua responsabilità solidale. L'individuo si è opposto, sostenendo la necessità di escutere prima il patrimonio dell'associazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che un titolo esecutivo passato in giudicato che sancisce la responsabilità solidale senza condizioni, permette al creditore di agire direttamente contro il coobbligato, soprattutto se l'ente debitore principale è irreperibile, condizione che presume l'incapienza patrimoniale.
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