La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento di un accertamento induttivo. L'Amministrazione Finanziaria aveva presunto un ingente reddito basandosi su poche fatture rinvenute presso terzi e sul loro numero progressivo. Il contribuente si è difeso con successo dimostrando di aver cessato l'attività anni prima e presentando una denuncia-querela per la falsità delle fatture. La Corte ha stabilito che, sebbene l'accertamento induttivo sposti l'onere della prova sul contribuente, quest'ultimo lo ha assolto fornendo un quadro probatorio coerente (denuncia, cessazione attività, inverosimiglianza dei pagamenti in contanti), rendendo l'accertamento basato su una 'inammissibile concatenazione di presunzioni'.
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