Il Fisco ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente per un reddito non dichiarato di circa centomila euro, derivante da un rapporto di lavoro all'estero. L'accertamento è scaturito dalle informazioni fornite da uno studio notarile svizzero. Il contribuente ha impugnato l'atto contestando la validità della firma, l'uso di prove atipiche e l'assenza di indizi precisi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni supersemplici, invertendo l'onere della prova. Inoltre, il Fisco può legittimamente utilizzare informazioni ottenute da soggetti privati esteri, poiché nel processo tributario valgono anche le prove atipiche, purché non violino diritti costituzionali. Il contribuente è stato condannato a pagare le spese processuali.
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