La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria in un caso di frode IVA riguardante operazioni soggettivamente inesistenti nel commercio di autoveicoli. La controversia nasce dalla contestazione di fatture emesse da una società cartiera che vendeva auto sottocosto senza versare l'imposta. La Suprema Corte ha chiarito che, una volta provata la fittizietà del fornitore tramite indizi gravi (assenza di sede, mancanza di dipendenti, prezzi fuori mercato), l'onere della prova si sposta sul contribuente. Quest'ultimo deve dimostrare di aver agito con la massima diligenza professionale e di non essere stato a conoscenza della frode, non essendo sufficiente la mera regolarità formale dei documenti contabili.
Continua »