Esercizio abusivo della professione: la responsabilità del titolare di studio. L’esercizio abusivo della professione non è solo un reato commesso da chi opera senza titoli, ma coinvolge direttamente anche il professionista abilitato che ne agevola l’attività. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini della responsabilità disciplinare in questi casi, confermando la sospensione per un odontoiatra che aveva messo il proprio studio a disposizione di un soggetto non abilitato. ## Il caso e la decisione. La vicenda trae origine da un esposto di alcuni pazienti che avevano riportato lesioni a seguito di cure prestate da un soggetto presentato come medico, ma in realtà privo di abilitazione. Il titolare dello studio, già condannato in sede penale per concorso in esercizio abusivo della professione, è stato successivamente sanzionato dall’Ordine professionale con cinque mesi di sospensione. Il professionista ha impugnato la sanzione sostenendo di essere stato ingannato dal collaboratore e contestando l’uso di presunzioni per accertare la sua colpa. La Suprema Corte ha però rigettato il ricorso, stabilendo che gli elementi raccolti erano sufficienti a dimostrare la negligenza del titolare. ### Il valore del giudicato penale. Un punto centrale della decisione riguarda l’efficacia della sentenza penale nel procedimento disciplinare. Secondo l’orientamento consolidato, l’accertamento del fatto contenuto in una sentenza penale irrevocabile è vincolante. Se un professionista viene condannato per aver agevolato l’esercizio abusivo della professione, non può poi sostenere in sede disciplinare di essere stato un osservatore incolpevole o ingannato, poiché tale difesa sarebbe stata oggetto di valutazione già nel processo penale. ## Le motivazioni. La Corte ha chiarito che la colpa del professionista può essere provata attraverso lo schema delle presunzioni semplici. Nel caso di specie, diversi indizi sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti: il fatto che il titolare conoscesse il collaboratore fin dai tempi degli studi per odontotecnici (e non universitari), l’assenza di targhe professionali all’ingresso dello studio e l’accordo insolito che prevedeva che il titolare dovesse solo ‘osservare’ l’operato dell’altro. Questi elementi avrebbero dovuto indurre qualunque professionista diligente a verificare i titoli del collega, rendendo la condotta omissiva una colpa professionale sanzionabile. ## Le conclusioni. La decisione ribadisce che il dovere di vigilanza del titolare di uno studio medico è un obbligo inderogabile. Non è ammessa una ‘ignoranza incolpevole’ quando gli elementi di fatto suggeriscono chiaramente l’irregolarità della posizione del collaboratore. La conferma della sospensione evidenzia come la tutela della salute pubblica e il decoro della professione richiedano un controllo rigoroso contro ogni forma di esercizio abusivo della professione, sanzionando non solo l’abusivo ma anche chi, con la propria struttura o il proprio nome, ne rende possibile l’attività illecita.
Cosa rischia il titolare di uno studio che ospita un abusivo?
Il titolare rischia una condanna penale per concorso in esercizio abusivo della professione e una sanzione disciplinare dall’Ordine, che può arrivare alla sospensione o alla radiazione dall’albo.
Il professionista può difendersi dicendo di essere stato ingannato dal collaboratore?
Tale difesa è difficilmente accolta se esistono indizi che avrebbero dovuto far sospettare la mancanza di titoli, poiché il professionista ha un preciso dovere di vigilanza e verifica dei requisiti dei propri collaboratori.
Qual è l’effetto di una condanna penale sul procedimento disciplinare?
La sentenza penale definitiva fa stato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della responsabilità dell’imputato.