L'Amministrazione Finanziaria ha notificato a un Contribuente un avviso di accertamento per IRPEF e IVA relativo agli anni 2007 e 2008, applicando il raddoppio dei termini per presunto reato penale legato a capitali all'estero. La Cassazione ha stabilito che la presunzione legale di evasione per attività in paradisi fiscali non è retroattiva, poiché ha natura sostanziale. Di conseguenza, il Fisco non poteva applicarla automaticamente per gli anni d'imposta antecedenti al 2009 per giustificare il raddoppio dei termini, a meno di non utilizzare presunzioni semplici, cosa non avvenuta. Poiché la notifica è avvenuta nel 2014, l'accertamento è nullo per decadenza dei termini. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Contribuente, cassando la decisione precedente.
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