La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso di un contribuente contro un accertamento sintetico basato su acquisti immobiliari effettuati tra il 1999 e il 2002. Il contribuente, socio di aziende edilizie, non aveva presentato dichiarazioni dei redditi negli anni precedenti. Egli sosteneva che il pagamento degli immobili fosse avvenuto tramite rinuncia a crediti vantati verso le società, ma non ha fornito prova dell'esistenza e della provenienza di tali fondi. In sede di rinvio, il contribuente ha tentato di introdurre una nuova tesi difensiva, sostenendo di non aver pagato parte del prezzo, ma la Corte ha stabilito che nel giudizio di rinvio non sono ammesse nuove allegazioni o fatti non dedotti in precedenza, confermando la legittimità della pretesa tributaria.
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