L'Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento a una contribuente, titolare di un'autoscuola, basandosi sui movimenti bancari del suo conto e di quello del coniuge. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della donna, stabilendo un principio fondamentale sull'accertamento bancario su conto di terzi. I giudici chiariscono che il Fisco può usare i dati del conto del coniuge, ma deve prima fornire la prova, anche presuntiva, che quei movimenti siano riconducibili all'attività del contribuente. Inoltre, la presunzione che i prelievi non giustificati siano ricavi non si applica ai lavoratori autonomi. La sentenza precedente viene annullata e il caso dovrà essere riesaminato.
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