La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19843/2024, ha affrontato il tema della residenza fiscale di un contribuente formalmente residente nel Principato di Monaco. La Corte ha stabilito che, per i periodi d'imposta antecedenti al 2024, il criterio decisivo per determinare la residenza fiscale è il 'centro degli interessi vitali', inteso come il luogo in cui sono concentrati gli interessi economici e patrimoniali del soggetto, anche a discapito dei legami familiari. Nel caso di specie, il contribuente, pur risiedendo all'estero, aveva mantenuto in Italia il fulcro delle sue attività imprenditoriali, giustificando l'accertamento fiscale dell'Agenzia delle Entrate. Il ricorso degli eredi è stato dichiarato inammissibile.
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