Il Cittadino ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il primo giudice ha respinto la domanda ipotizzando, sulla base dei precedenti penali, un reddito superiore ai limiti di legge. Il Cittadino ha proposto opposizione contestando tale presunzione. Tuttavia, il Tribunale ha rigettato l'opposizione per un motivo diverso: la mancata allegazione dei documenti reddituali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Cittadino, stabilendo che il giudice dell'opposizione non può respingere la richiesta per ragioni diverse da quelle del primo provvedimento. Questo comportamento viola il principio dell'effetto devolutivo e il divieto di peggiorare la situazione del ricorrente. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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