Un'impresa riceve un finanziamento per l'acquisto di un capannone e di alcuni macchinari. Successivamente, cede l'immobile a un'altra società, che glielo concede in affitto, ma trattiene la proprietà dei macchinari. L'ente pubblico dispone la revoca del contributo pubblico per intero. L'impresa si oppone, chiedendo che la revoca sia quantomeno parziale, limitata al solo immobile venduto. La Corte d'Appello dichiara inammissibile questa richiesta ritenendola una domanda nuova. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'impresa: la richiesta di riduzione del rimborso non era affatto nuova, essendo stata sollevata fin dall'inizio del processo. La causa viene quindi rinviata alla Corte d'Appello per ricalcolare la somma da restituire, salvando potenzialmente la quota di finanziamento destinata ai macchinari rimasti di proprietà dell'impresa.
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