Con la sentenza n. 34475 del 27/12/2019, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il sovracanone idroelettrico è dovuto dalle società concessionarie per il solo fatto che le opere di presa ricadano nel territorio di un comune, anche solo parzialmente incluso in un bacino imbrifero montano, a prescindere dall'altitudine. La Corte ha rigettato il ricorso di una società energetica, affermando che la finalità di finanziare opere infrastrutturali è programmatica e non un presupposto per il pagamento, confermando la natura solidaristica e non corrispettiva del tributo.
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