Una cassa di previdenza privata ha imposto un contributo di solidarietà sulle pensioni dei suoi iscritti. Un pensionato ha contestato la trattenuta, ottenendo ragione sia in primo grado che in appello. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni, dichiarando il ricorso dell'ente inammissibile. La Suprema Corte ha ribadito che il potere regolamentare delle casse private non consente di introdurre prestazioni patrimoniali imposte, come il contributo di solidarietà, in assenza di una specifica base legale. Ha inoltre confermato la prescrizione decennale per la restituzione delle somme e la decorrenza degli interessi da ogni singola trattenuta.
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