L'Amministratore di una società fallita viene condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La difesa sostiene che l'uomo fosse un semplice prestanome in difficoltà economiche e che l'irregolare tenuta delle scritture contabili fosse dovuta a semplice negligenza, senza intenzione di danneggiare i creditori. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso sulla responsabilità penale, confermando che l'imputato ha agito con dolo generico, avendo reso impossibile la ricostruzione del patrimonio aziendale. Tuttavia, i giudici accolgono il ricorso limitatamente alla durata delle pene accessorie, fissate in automatico a dieci anni. A seguito di una pronuncia di incostituzionalità, la durata non è più fissa ma deve essere stabilita dal giudice caso per caso. La sentenza viene quindi annullata con rinvio solo per rideterminare la durata di tali sanzioni accessorie.
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