Un Contribuente ha impugnato un preavviso di iscrizione ipotecaria, sostenendo la prescrizione crediti tributari sottostanti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che l'impugnazione di atti prodromici (come le cartelle di pagamento) deve avvenire nei termini previsti dal giudice tributario. Inoltre, la mancata contestazione di un atto di riscossione rende il credito definitivo, ma non trasforma il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, salvo un titolo giudiziale definitivo. Per i tributi erariali come IRPEF e IVA, il termine di prescrizione è di dieci anni, non quinquennale. Il Contribuente ha perso e dovrà pagare le spese legali.
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