La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7497/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato per ricettazione. L'imputato sosteneva l'avvenuta prescrizione del reato, calcolandola sulla base dell'attenuante del fatto di speciale tenuità. La Corte ha ribadito un principio consolidato: ai fini della prescrizione ricettazione, l'attenuante non trasforma il reato in una figura autonoma, pertanto il calcolo deve basarsi sulla pena massima prevista per l'ipotesi base del reato, non su quella ridotta.
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