Un Lavoratore è stato condannato per ricettazione, mentre il reato di truffa è stato dichiarato prescritto. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che anche la ricettazione dovesse considerarsi prescritta, facendo riferimento all'art. 648, comma 2, del Codice Penale. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 648, comma 2, non configura un reato autonomo, ma una circostanza attenuante. Pertanto, i termini di prescrizione ricettazione si calcolano sul reato base (art. 648, comma 1), che è di dieci anni in presenza di atti interruttivi. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la condanna del Lavoratore e imponendogli il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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