La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato per ricettazione, il quale chiedeva di dichiarare la prescrizione del reato. La Corte stabilisce che, essendo il ricorso manifestamente infondato, non è possibile rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza d'appello. La decisione ribadisce il principio secondo cui la data di consumazione della ricettazione, se incerta, coincide con quella dell'accertamento del reato presupposto, e che l'inammissibilità del ricorso cristallizza la situazione giuridica al momento della sentenza impugnata, impedendo la declaratoria di cause di estinzione del reato sopravvenute.
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