Un'imputata, condannata in primo grado per aver rimosso dei picchetti di confine, ottiene in appello la dichiarazione di prescrizione del reato. Tuttavia, la Corte d'Appello conferma le statuizioni civili a suo carico. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il suo ricorso, chiarendo che, intervenuta la prescrizione, non si possono sollevare questioni procedurali e che la valutazione della colpevolezza ai fini civili, se ben motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
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