Una contribuente subisce un fermo amministrativo per una tassa automobilistica non pagata e lo contesta invocando la prescrizione del credito tributario. La Corte di Cassazione, però, le dà torto. La ragione sta nel fatto che la contribuente non aveva impugnato le precedenti ingiunzioni di pagamento. Secondo la Corte, la mancata contestazione di un atto di riscossione 'cristallizza' il debito, impedendo di sollevare in un momento successivo questioni, come la prescrizione già maturata, che andavano fatte valere contro l'atto precedente. Si può contestare l'atto successivo solo per vizi propri o per fatti avvenuti dopo che il primo è diventato definitivo. L'appello della contribuente è stato quindi respinto.
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