Un ente previdenziale contesta una decisione che dichiarava estinti per prescrizione i contributi dovuti da una professionista. La Corte di Cassazione ha chiarito che il differimento dei termini di pagamento, previsto da un decreto ministeriale, si applica a tutte le attività professionali oggettivamente riconducibili agli studi di settore, a prescindere dal regime fiscale soggettivamente adottato dal contribuente. Di conseguenza, il termine di prescrizione contributi decorre dalla data posticipata, portando all'accoglimento del ricorso dell'ente.
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