Un professionista, iscritto all'albo degli avvocati ma senza versare alla propria cassa per basso reddito, è stato chiamato dall'INPS a pagare contributi alla Gestione Separata per gli anni 2006 e 2008. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritti i contributi del 2006, ma non quelli del 2008. Il professionista ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo la prescrizione contributi Gestione Separata anche per il 2008. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che il termine di prescrizione decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, anche se differita da DPCM, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. L'atto INPS per il 2008 era quindi tempestivo.
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