Due risparmiatori chiedevano il rimborso di un buono fruttifero emesso da una società di servizi postali. L'emittente eccepiva la prescrizione decennale. Il Tribunale, in appello, dava ragione ai risparmiatori, sostenendo che la mancata indicazione della data di scadenza sul titolo impediva il decorso della prescrizione. La Corte di Cassazione, investita della questione sulla prescrizione buoni fruttiferi, ha emesso un'ordinanza interlocutoria, sospendendo la decisione in attesa della pronuncia su un altro caso identico, al fine di garantire uniformità di giudizio sul tema del deficit informativo e delle sue conseguenze.
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