Una banca ha concesso un mutuo a una società, garantito da un'altra azienda tramite fideiussione e ipoteca. In seguito al fallimento dell'azienda garante, la banca ha chiesto l'ammissione al passivo del proprio credito. Il Tribunale ha ammesso il credito solo in via chirografaria, escludendo la prelazione ipotecaria perché riteneva che il garante fosse un semplice terzo datore d'ipoteca. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca, stabilendo che, poiché l'azienda fallita aveva prestato anche una fideiussione, essa era debitrice diretta. Di conseguenza, la banca ha pieno diritto di far valere la prelazione ipotecaria direttamente nella fase di accertamento del passivo, senza dover attendere la successiva fase di liquidazione del bene.
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