A seguito di un incendio in un condominio, la Proprietaria si costituisce parte civile nel processo penale contro i due presunti responsabili. Uno di essi patteggia, mentre l'altro affronta il dibattimento. La Proprietaria avvia quindi una causa civile di risarcimento contro il primo, il quale chiama in causa il secondo come co-responsabile. Il Tribunale dispone la sospensione del processo civile per la pendenza del giudizio penale contro il terzo chiamato. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della Proprietaria, confermando la legittimità del provvedimento. Quando il danneggiato si costituisce parte civile nel processo penale e poi promuove l'azione civile chiamando in causa lo stesso soggetto, la sospensione del processo civile è obbligatoria per evitare giudicati contrastanti.
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