Un ingegnere informatico ha impugnato il suo rapporto di lavoro, sostenendo di essere vittima di una doppia catena di intermediazione illecita di manodopera tra diverse società, con l'utilizzatore finale che beneficiava delle sue prestazioni. Il lavoratore chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con l'utilizzatore finale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha stabilito che, per accertare l'esistenza di una fattispecie di intermediazione illecita di manodopera, è indispensabile dimostrare prima la natura subordinata del rapporto di lavoro. Poiché nel caso specifico è stato accertato che il lavoratore operava in regime di autonomia, non è possibile configurare l'illecito contestato, rendendo legittimi i contratti commerciali stipulati tra le società coinvolte.
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