Una società energetica ha impugnato il diniego dell'Agenzia delle Dogane relativo alla richiesta di rimborso per dazi versati in eccesso su importazioni di olio combustibile dalla Libia. Nonostante la spettanza di un'aliquota dello 0%, la società aveva pagato il 3,5% a causa della temporanea indisponibilità dei certificati d'origine. L'Amministrazione sosteneva che la società avrebbe dovuto utilizzare la procedura di dichiarazione incompleta anziché la successiva **Revisione dell'accertamento doganale**. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando che il diritto al rimborso sussiste qualora siano provati i requisiti sostanziali dell'origine, indipendentemente dalla procedura formale scelta inizialmente.
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