La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un ente previdenziale contro l'esclusione di due crediti dallo stato passivo di una società in amministrazione straordinaria. La decisione conferma che, nell'ambito di un'opposizione stato passivo, il creditore ha l'onere non solo di produrre le prove, ma di indicarle specificamente nell'atto di opposizione. Il giudice non è tenuto ad acquisire d'ufficio documenti non richiamati, anche se già presenti nel fascicolo della procedura. La mancata contestazione da parte del curatore non è sufficiente a provare il credito, poiché il giudice ha il dovere di verificare d'ufficio la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto.
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